UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’ASTENSIONE COLLETTIVA

DEGLI AVVOCATI DALL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA

(Regole approvate in via di urgenza dalle Giunte dell’Organismo unitario e dell’Unione delle Camere penali il 6 giugno 1997)

 

 

Articolo 1

La presente normativa disciplina le modalità dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, di seguito denominata astensione, al fine di garantire il godimento dei diritti della persona, la libertà e la dignità dell’avvocatura, nonché il diritto di azione e di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al successivo art. 4.

 

Articolo 2

1.    L’astensione è proclamata con un congruo preavviso di almeno dieci giorni prima dell’inizio della stessa e con l’indicazione della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di predisporre le misure che si rendessero necessarie.

2.    Della proclamazione è data immediata notizia la Presidente della Corte d’Appello e ai Presidenti degli uffici giudiziari amministrativi e tributari interessati nonché, anche quando l’astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al ministro o ai ministri competenti.

3.    Non dovrà essere dato alcun preavviso allorchè l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo.

 

Articolo 3

1.    Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna delle parti costituite che non stanno in giudizio personalmente non compare nell’udienza fissata durante lo svolgimento della astensione, la parte interessata chiederà al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente successiva allo scadere dell’astensione.

2.    Nell’ambito del processo penale il difensore che non intende aderire alla astensione proclamata deve comunicare prontamente la sua non adesione.

3.    Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazioni all’autorità procedente.

4.    Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

5.    Nel processo civile, amministrativo e tributario, l’avvocato che non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

 

Articolo 4

L’astensione non è consentita in riferimento alla materia penale:

a.   nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione o nei successivi 45 giorni;

b.   nei procedimenti in cui l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare i cui termini scadono nel periodo di astensione o nei successivi trenta giorni;

c.    nelle indagini preliminari quando debba procedersi al compimento di atti non differibili per il loro carattere di massima urgenza ovvero perché appaiono necessari ai fini della decisione sulla libertà personale;

d.   nelle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, negli interrogatori ex art. 294 c.p.p. nonché nelle udienze afferenti misure cautelari;

e.    nei processi a carico di detenuti nel caso in cui l’imputato chieda espressamente che sia celebrata l’udienza, in assenza del difensore di fiducia, l’obbligo di non astenersi ricade sul difensore d’ufficio.

 

Articolo 5

1.    L’astensione non è consentita in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a.   a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all’affidamento di minori;

b.   alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

c.    alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione , alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali.

1.    L’astensione non è consentita in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a.   nei procedimenti cautelari e urgenti;

b.   nei procedimenti relativi a questioni elettorali.

 

Articolo 6

I comportamenti individuali con i quali si attua l’astensione debbano essere rigorosamente conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni fissate negli atti che l’hanno proclamata.