UNIONE DELLE CAMERE PENALI
ITALIANE
AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL’ASTENSIONE COLLETTIVA
DEGLI AVVOCATI DALL’ATTIVITA’
GIUDIZIARIA
(Regole approvate in via di urgenza
dalle Giunte dell’Organismo unitario e dell’Unione delle Camere penali il 6
giugno 1997)
Articolo 1
La presente normativa
disciplina le modalità dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività
giudiziaria, di seguito denominata astensione, al fine di garantire il
godimento dei diritti della persona, la libertà e la dignità dell’avvocatura, nonché il diritto di azione e di difesa tutelato dall’art.
24 della Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al
successivo art. 4.
Articolo 2
1.
L’astensione è proclamata con un
congruo preavviso di almeno dieci giorni prima dell’inizio della stessa e con
l’indicazione della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici
giudiziari di predisporre le misure che si rendessero
necessarie.
2.
Della proclamazione è data immediata
notizia la Presidente della Corte d’Appello e ai Presidenti degli uffici
giudiziari amministrativi e tributari interessati nonché,
anche quando l’astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al
ministro o ai ministri competenti.
3.
Non dovrà essere dato alcun preavviso allorchè l’astensione venga
proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai
diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo.
Articolo 3
1.
Nel processo civile, amministrativo e
tributario, se taluna delle parti costituite che non stanno in giudizio
personalmente non compare nell’udienza fissata durante lo svolgimento della astensione, la parte interessata chiederà al giudice
di fissare una nuova udienza immediatamente successiva allo scadere
dell’astensione.
2.
Nell’ambito del processo penale il
difensore che non intende aderire alla astensione
proclamata deve comunicare prontamente la sua non adesione.
3.
Per le udienze che possono celebrarsi
anche in assenza del difensore questi, qualora intenda astenersi, deve darne
comunicazioni all’autorità procedente.
4.
Il diritto di astensione
può essere esercitato in ogni stato e grado del processo sia dal difensore di
fiducia che da quello di ufficio.
5.
Nel processo civile, amministrativo e
tributario, l’avvocato che non aderisca alla astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o di cui conosca
la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, è tenuto a
non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
Articolo 4
L’astensione non è
consentita in riferimento alla materia penale:
a.
nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante il
periodo di astensione o nei successivi 45 giorni;
b.
nei procedimenti in cui l’imputato si trovi in stato di custodia
cautelare i cui termini scadono nel periodo di astensione o nei successivi
trenta giorni;
c.
nelle indagini preliminari quando debba procedersi
al compimento di atti non differibili per il loro carattere di massima urgenza
ovvero perché appaiono necessari ai fini della decisione sulla libertà
personale;
d.
nelle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, negli interrogatori
ex art. 294 c.p.p. nonché nelle udienze afferenti
misure cautelari;
e.
nei processi a carico di detenuti nel caso in cui l’imputato chieda espressamente
che sia celebrata l’udienza, in assenza del difensore di fiducia, l’obbligo di
non astenersi ricade sul difensore d’ufficio.
Articolo 5
1.
L’astensione non è consentita in riferimento alla materia civile, nei procedimenti
relativi:
a.
a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone,
ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o
di divorzio e all’affidamento di minori;
b.
alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
c.
alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione , alla
sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali.
1.
L’astensione non è consentita in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
a.
nei procedimenti cautelari e urgenti;
b.
nei procedimenti relativi a questioni elettorali.
Articolo 6
I comportamenti
individuali con i quali si attua l’astensione debbano essere rigorosamente
conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni fissate negli atti
che l’hanno proclamata.