bozza del Nuovo REGOLAMENTO della Camera Penale DI FOGGIA CHE SARà
SOTTOPOSTO All'assemblea DEGLI ASSOCIATI per l’approvazione
Camera Penale di Foggia
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane
REGOLAMENTO
Art. 1)
La comunicazione agli Associati del giorno, stabilito dal Consiglio
Direttivo a norma dell’art. 6) dello Statuto, per la convocazione
dell’Assemblea Ordinaria per la elezione dei
componenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere effettuata con affissione di
avviso nei locali del Tribunale Penale di Foggia e a mezzo del servizio postale
almeno 30 giorni liberi prima della data fissata.
Art. 2)
Ogni candidatura a componente il Consiglio
Direttivo, debitamente firmata da cinque
Associati - quali proponenti - e
controfirmata per accettazione dal candidato, dovrà pervenire a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo della camera
penale nella sede indicata nella lettera di convocazione, almeno 15 giorni
liberi prima della data fissata per le elezioni.
Art. 3)
Ogni Associato non potrà sottoscrivere proposte di candidatura in
numero superiore a quello dei componenti del Consiglio
Direttivo da eleggere, previsto dallo Statuto.
Art. 4)
L’Associato che non è in regola con il pagamento delle quote
sociali non potrà essere né candidato né proponente di
candidature.
Art. 5)
Trascorso il termine utile per il deposito delle candidature
il Consiglio Direttivo della Camera Penale provvederà a far stampare le
schede per la votazione, nelle quali saranno riportati - in ordine alfabetico -
i nomi di tutti i candidati.
Art. 6)
Il seggio elettorale dovrà essere costituito dal Presidente, che
chiamerà a fungere da Segretario un componente del
Consiglio Direttivo, e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.
Art. 7)
Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto mediante apposizione
di un segno di croce a fianco di ogni nominativo da
lui prescelto: non potrà esprimere preferenze in numero superiore a quello di
sette componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, pena la nullità della
scheda. Ogni elettore potrà delegare un socio per l’esercizio del diritto di
voto. L’Associato potrà
ricevere al massimo 5 deleghe.
Art. 8)
Lo scrutinio dei voti dovrà essere compiuto pubblicamente.
Art. 9)
Risulteranno eletti i candidati che in
graduatoria avranno riportato il maggior numero dei voti. Qualora si verificasse che, per l’ultimo posto di componente del
Consiglio Direttivo, due o più candidati abbiano riportato uguale numero di
voti, troverà applicazione l’art. 7) dello Statuto.
Art. 10)
L’esito delle votazioni sarà immediatamente trascritto nell’apposito registro dei verbali dell’Assemblea ed il
Presidente dell’Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti.
Art. 11)
Le schede votate, debitamente controfirmate dai componenti
il seggio elettorale, saranno conservate a cura del Consiglio Direttivo della
Camera Penale, per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo eletto.