bozza del Nuovo REGOLAMENTO della Camera Penale DI FOGGIA CHE SARà SOTTOPOSTO All'assemblea DEGLI ASSOCIATI per l’approvazione

 

Camera  Penale di Foggia 

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

REGOLAMENTO

Art. 1)

La comunicazione agli Associati del giorno, stabilito dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 6) dello Statuto, per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere effettuata con affissione di avviso nei locali del Tribunale Penale di Foggia e a mezzo del servizio postale almeno 30 giorni liberi prima della data fissata.

 

Art. 2)

Ogni candidatura a componente il Consiglio Direttivo, debitamente firmata da cinque  Associati  - quali proponenti - e controfirmata per accettazione dal candidato, dovrà pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo della camera penale nella sede indicata nella lettera di convocazione, almeno 15 giorni liberi prima della data fissata per le elezioni.

 

Art. 3)

Ogni Associato non potrà sottoscrivere proposte di candidatura in numero superiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere, previsto dallo Statuto.

 

Art. 4)

L’Associato che non è in regola con il pagamento delle quote sociali non potrà essere né candidato né proponente di candidature.

 

Art. 5)

Trascorso il termine utile per il deposito delle candidature il Consiglio Direttivo della Camera Penale provvederà a far stampare le schede per la votazione, nelle quali saranno riportati - in ordine alfabetico - i nomi di tutti i candidati.

 

Art. 6)

Il seggio elettorale dovrà essere costituito dal Presidente, che chiamerà a fungere da Segretario un componente del Consiglio Direttivo, e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

 

Art. 7)

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto mediante apposizione di un segno di croce a fianco di ogni nominativo da lui prescelto: non potrà esprimere preferenze in numero superiore a quello di sette componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, pena la nullità della scheda. Ogni elettore potrà delegare un socio per l’esercizio del diritto di voto. L’Associato potrà  ricevere al massimo 5 deleghe.

 

Art. 8)

Lo scrutinio dei voti dovrà essere compiuto pubblicamente.

 

Art. 9)

Risulteranno eletti i candidati che in graduatoria avranno riportato il maggior numero dei voti. Qualora si verificasse che, per l’ultimo posto di componente del Consiglio Direttivo, due o più candidati abbiano riportato uguale numero di voti, troverà applicazione l’art. 7) dello Statuto.

 

Art. 10)

L’esito delle votazioni sarà immediatamente trascritto nell’apposito registro dei verbali dell’Assemblea ed il Presidente dell’Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti.

 

Art. 11)

Le schede votate, debitamente controfirmate dai componenti il seggio elettorale, saranno conservate a cura del Consiglio Direttivo della Camera Penale, per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo eletto.