bozza del Nuovo Statuto della Camera Penale DI FOGGIA CHE SARà
SOTTOPOSTO All'assemblea DEGLI ASSOCIATI per l’approvazione
Camera Penale di Foggia
Aderente
all'Unione delle Camere Penali Italiane
STATUTO
Art. 1)
L’Associazione denominata: “CAMERA PENALE DI FOGGIA” ha sede in
Foggia, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed aderisce all’Unione
delle Camere Penali Italiane.
L’Associazione non ha fini di lucro ed
ha durata illimitata.
Art. 2)
Scopo dell’Associazione è quello di:
a) promuovere
e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione
difensiva e del ruolo del difensore nel procedimento penale, in ossequio al
principio sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, che
implica e determina:
- l’essenzialità, l’imprescindibilità e
l’inalienabilità della funzione difensiva e del ruolo del difensore in ogni
fase, stato e grado del procedimento;
- la realizzazione di una parità di posizione fra accusa e difesa e di un
effettivo contraddittorio davanti ad un giudice terzo;
b) stabilire rapporti di
collaborazione con altre associazioni od altre
organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;
c)
raccogliere o divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione
difensiva nel procedimento penale;
d) fornire ogni possibile
apporto alla formazione, alla modifica, alla interpretazione
coerente con i principi indicati al punto “a” di atti normativi, regolamentari
e organizzativi che comunque si pongano in relazione con i diritti e le
prerogative difensive e con la funzione del difensore nel procedimento penale;
e) promuovere studi e iniziative che si prefiggano
lo scopo di migliorare la giustizia penale;
f) sostenere le riforme
dell’ordinamento giudiziario e più in generale dell’ordinamento processuale
penale, volte a perseguire la realizzazione di un “giusto processo”,
nell’ambito dei principi di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Per il raggiungimento degli scopi sociali la Camera Penale di Foggia potrà curare l’edizione
di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti.
Art. 3)
Possono aderire all’Associazione gli
avvocati iscritti negli albi professionali del circondario del Tribunale di
Foggia i quali esercitino attivamente la professione
in campo penale.
Possono altresì aderire, senza diritto
di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti
avvocati.
Art. 4)
La Camera Penale è
rappresentata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea
e composto da sette Associati, e dura in
carica per tre anni.
Per il triennio 2004
– 2007 il Consiglio Direttivo risulta così composto:
Avv. Raul Donato Pellegrini Presidente
Avv. Ermenegildo Russo V.
Presidente
Avv. Gianluca Ursitti Segretario
Avv. Paolo D’Ambrosio Tesoriere
Avv. Michele Guerra Consigliere
Avv. Giuseppe Puntello Consigliere
Avv. Francesco Santangelo Consigliere
Il Consiglio
Direttivo provvede nella sua prima riunione ad eleggere, fra i propri componenti, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario
ed un Tesoriere.
Il Consiglio
Direttivo ha il compito di attuare gli scopi della Camera Penale, di dirimere
tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra gli Associati
allorquando essi lo richiedano.
Di intervenire a
tutela degli interessi professionali degli Associati, allorquando il prestigio
degli Avvocati penalisti sia o
possa essere leso o offeso.
Il Presidente è
investito della rappresentanza dell’Associazione di
fronte a terzi ed in giudizio. Egli dà esecuzione alle deliberazioni prese dal
consiglio direttivo e dall’Assemblea.
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
Art. 5)
L’Assemblea degli
Associati è l’organo sovrano della Camera Penale.
Gli Associati si
riuniscono in Assemblea Ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio di previsione o di quello consuntivo e per ogni altra
deliberazione.
L’ Assemblea
Ordinaria si riunirà nella prima quindicina del mese di marzo di ogni triennio per l’elezione dei componenti del Consiglio
Direttivo. Il giorno della convocazione della Assemblea
Ordinaria è stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può
riunirsi in via Straordinaria:
a.
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
b.
quando almeno un terzo degli Associati
ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le
questioni da sottoporre all’Assemblea.
Nelle ipotesi di cui
ai capi a) e b) del presente articolo la data di convocazione dell’Assemblea non
può essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla
richiesta.
I lavori
dell’Assemblea devono
essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni
sottoscritte dal Presidente e da un Segretario dell’Assemblea.
Art. 6)
La convocazione
dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione
dell’avviso di convocazioni cinque giorni prima della data fissata, presso i
locali del Tribunale di Foggia, e/o mezzo equipollente.
Art. 7)
L’Assemblea è presieduta
dal Presidente della Camera Penale o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente, il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario, un
componente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si
ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta
degli Associati e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata
a distanza non minore di ventiquattro ore e non maggiore di sette giorni dalla
prima), con qualunque numero di intervenuti.
Le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti, salvo quanto disposto al successivo art. 11.
Le delibere
dell’Assemblea sono a disposizione degli Associati presso il Segretario.
Lo scrutinio è
compiuto pubblicamente dal Presidente dell’Assemblea assistito da un esponente
del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.
Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo risultano eletti gli
Associati che hanno riportato il maggior
numero di voti.
Fra coloro che avessero riportato uguale numero di voti è eletto l’Associato
con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera.
In caso di morte,
dimissioni, incompatibilità, subentra nella carica il primo dei non eletti.
Art. 8)
La deliberazione
dell’Assemblea degli Associati, ove questa ne ravvisi l’opportunità, è notificata
o comunicata alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle
deliberazioni stesse e possono essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del
pubblico.
Art. 9)
Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.
Il Consiglio
Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti. Esso si riunisce:
a.
su deliberazione a maggioranza di esso Consiglio. In tal caso il
Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo
alla conclusione dei lavori l’ordine del giorno, che si ha per comunicato in
tal modo a tutti i membri componenti il Consiglio
Direttivo stesso anche se assenti;
b.
a richiesta formale del Presidente, del Vice Presidente o di almeno
tre componenti del Consiglio Direttivo: in tal caso il Consiglio deve riunirsi
senza ritardo e comunque nei dieci giorni successivi a quello della richiesta.
Il richiedente deve
precisare nella richiesta l’argomento che intende sia
trattato.
I lavori del
Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito
registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 10)
La quota associativa
annua è corrisposta entro il 1 marzo di ogni anno da
ciascun iscritto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Previa formale
messa in mora a mezzo di lettera raccomandata o via
fax, il Consiglio Direttivo delibera la esclusione degli iscritti che non
regolarizzino il pagamento della quota sociale, entro trenta giorni dalla
richiesta. La quota associativa è attualmente di euro
100,00.
Il Consiglio
Direttivo delibera sulle domande di iscrizione senza
ritardo e ne da’ comunicazione entro cinque giorni al richiedente.
Se entro i 30 giorni
dalla comunicazione non viene corrisposta la quota
sociale per l’anno in corso, il Consiglio Direttivo delibera la revoca della
iscrizione.
Fino al pagamento
della quota sociale il nuovo iscritto non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea degli Associati.
L’Associato non in
regola con la quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea degli Associati.
Art. 11)
Cessa di far parte
della Camera Penale, con provvedimento del Consiglio Direttivo:
a.
L’Associato che presenta le dimissioni
al Consiglio Direttivo;
b.
L’Associato non in
regola con il pagamento della quota sociale secondo quanto previsto dall’art.
10;
c.
L’Associato che si
pone in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
L’espulsione è
deliberata a maggioranza con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo ed
è comunicata per iscritto entro 5 giorni all’interessato.
L’Associato può
ricorrere entro 30 giorni all’Assemblea che dovrà essere convocata dal
Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto
sospensivo.
L’Assemblea decide sul
ricorso a maggioranza di due terzi dei votanti.
Nei casi più lievi il
Consiglio Direttivo, può infliggere la deplorazione orale
o scritta.
In nessun caso
possono essere inflitte la deplorazione o l’espulsione all’Associato se non gli
sia stata preventivamente contestato l’addebito o se
non gli sia stato consentito di difendersene, personalmente o con l’assistenza
di un altro Associato, di fronte al Consiglio Direttivo.
Art. 12)
Le modifiche al
presente Statuto sociale sono proposte, a maggioranza del Consiglio Direttivo,
ovvero da un terzo degli iscritti alla Camera Penale e
sottoposte all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.
L’Assemblea degli
Associati discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole
della maggioranza di due terzi dei votanti.
Art. 13)
Le cariche sociali
sono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 14)
Il patrimonio
dell’Associazione è costituito:
a)
dalle quote di associazione;
b)
dai contributi elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titoli
disposti a favore dell’Associazione stessa.
Art. 15)
L’esercizio sociale
si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 16)
In caso di
scioglimento della Associazione, l’Assemblea deciderà
sulla destinazione del relativo patrimonio, secondo le norme previste dal
Codice Civile.