bozza del Nuovo Statuto della Camera Penale DI FOGGIA CHE SARà SOTTOPOSTO All'assemblea DEGLI ASSOCIATI per l’approvazione

 

Camera  Penale di Foggia 

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

STATUTO

Art. 1)

L’Associazione denominata: “CAMERA PENALE DI FOGGIA” ha sede in Foggia, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2)

Scopo dell’Associazione è quello di:

a)    promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione difensiva e del ruolo del difensore nel procedimento penale, in ossequio al principio sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, che implica e determina:
- l’essenzialità, l’imprescindibilità e l’inalienabilità della funzione difensiva e del ruolo del difensore in ogni fase, stato e grado del procedimento;     
- la realizzazione di una parità di posizione fra accusa e difesa e di un effettivo contraddittorio davanti ad un giudice terzo;

b)   stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;

c)    raccogliere o divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione difensiva nel procedimento penale;

d)   fornire ogni possibile apporto alla formazione, alla modifica, alla interpretazione coerente con i principi indicati al punto “a” di atti normativi, regolamentari e organizzativi che comunque si pongano in relazione con i diritti e le prerogative difensive e con la funzione del difensore nel procedimento penale;

e)    promuovere studi e iniziative che si prefiggano lo scopo di migliorare la giustizia penale;

f)    sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e più in generale dell’ordinamento processuale penale, volte a perseguire la realizzazione di un “giusto processo”, nell’ambito dei principi di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Camera Penale di Foggia potrà curare l’edizione di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti.

Art. 3)

Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli albi professionali del circondario del Tribunale di Foggia i quali esercitino attivamente la professione in campo penale.

Possono altresì aderire, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti avvocati.

Art. 4)

La Camera Penale è rappresentata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea e composto da sette  Associati, e dura in carica per tre anni.

Per il triennio 2004 – 2007 il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Avv. Raul Donato  Pellegrini                        Presidente

Avv. Ermenegildo Russo                               V. Presidente

Avv. Gianluca Ursitti                                      Segretario

Avv. Paolo D’Ambrosio                                 Tesoriere

Avv. Michele Guerra                                     Consigliere

Avv. Giuseppe Puntello                                Consigliere

Avv. Francesco Santangelo                        Consigliere                                   

Il Consiglio Direttivo provvede nella sua prima riunione ad eleggere, fra i propri componenti, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi della Camera Penale, di dirimere tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra gli Associati allorquando essi lo richiedano.

Di intervenire a tutela degli interessi professionali degli  Associati, allorquando il  prestigio  degli Avvocati penalisti  sia o possa essere leso o  offeso.

Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli dà esecuzione alle deliberazioni prese dal consiglio direttivo e dall’Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 5)

L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano della Camera Penale.

Gli Associati si riuniscono in Assemblea Ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione o di quello consuntivo e per ogni altra deliberazione.

L’ Assemblea Ordinaria si riunirà nella prima quindicina del mese di marzo di ogni triennio per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Il giorno della convocazione della Assemblea Ordinaria è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può riunirsi in via Straordinaria:

a.   tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;

b.   quando almeno un terzo degli Associati  ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all’Assemblea.

Nelle ipotesi di cui ai capi a) e b) del presente articolo la data di convocazione dell’Assemblea non può essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

I lavori dell’Assemblea  devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e da un Segretario dell’Assemblea.

Art. 6)

La convocazione dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazioni cinque giorni prima della data fissata, presso i locali del Tribunale di Foggia, e/o mezzo equipollente.

Art. 7)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera Penale  o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario, un componente del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non minore di ventiquattro ore e non maggiore di sette giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto disposto al successivo art. 11.

Le delibere dell’Assemblea sono a disposizione degli Associati presso il Segretario.

Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal Presidente dell’Assemblea assistito da un esponente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo risultano eletti gli Associati  che hanno riportato il maggior numero di voti.

Fra coloro che avessero riportato uguale numero di voti è eletto l’Associato con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera.

In caso di morte, dimissioni, incompatibilità, subentra nella carica il primo dei non eletti.

Art. 8)

La deliberazione dell’Assemblea degli Associati, ove questa ne ravvisi l’opportunità, è notificata o comunicata alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse e possono essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

Art. 9)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti. Esso si riunisce:

a.   su deliberazione a maggioranza di esso Consiglio. In tal caso il Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo alla conclusione dei lavori l’ordine del giorno, che si ha per comunicato in tal modo a tutti i membri componenti il Consiglio Direttivo stesso anche se assenti;

b.   a richiesta formale del Presidente, del Vice Presidente o di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo: in tal caso il Consiglio deve riunirsi senza ritardo e comunque nei dieci giorni successivi a quello della richiesta.

Il richiedente deve precisare nella richiesta l’argomento che intende sia trattato.

I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10)

La quota associativa annua è corrisposta entro il 1 marzo di ogni anno da ciascun iscritto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Previa formale messa in mora a mezzo di lettera raccomandata o via fax, il Consiglio Direttivo delibera la esclusione degli iscritti che non regolarizzino il pagamento della quota sociale, entro trenta giorni dalla richiesta. La quota associativa è attualmente di euro 100,00.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di iscrizione senza ritardo e ne da’ comunicazione entro cinque giorni al richiedente.

Se entro i 30 giorni dalla comunicazione non viene corrisposta la quota sociale per l’anno in corso, il Consiglio Direttivo delibera la revoca della iscrizione.

Fino al pagamento della quota sociale il nuovo iscritto non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea degli Associati.

L’Associato non in regola con la quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea degli Associati.

Art. 11)

Cessa di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Consiglio Direttivo:

a.   L’Associato che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;

b.   L’Associato non in regola con il pagamento della quota sociale secondo quanto previsto dall’art. 10;

c.    L’Associato che si pone in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

L’espulsione è deliberata a maggioranza con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo ed è comunicata per iscritto entro 5 giorni all’interessato.

L’Associato può ricorrere entro 30 giorni all’Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo.

L’Assemblea decide sul ricorso a maggioranza di due terzi dei votanti.

Nei casi più lievi il Consiglio Direttivo, può infliggere la deplorazione orale o scritta.

In nessun caso possono essere inflitte la deplorazione o l’espulsione all’Associato se non gli sia stata preventivamente contestato l’addebito o se non gli sia stato consentito di difendersene, personalmente o con l’assistenza di un altro Associato, di fronte al Consiglio Direttivo.

Art. 12)

Le modifiche al presente Statuto sociale sono proposte, a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un terzo degli iscritti alla Camera Penale e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.

L’Assemblea degli Associati discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 13)

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 14)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)   dalle quote di associazione;

b)   dai contributi elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titoli disposti a favore dell’Associazione stessa.

Art. 15)

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16)

In caso di scioglimento della Associazione, l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio, secondo le norme previste dal Codice Civile.