STATUTO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE (estratto)
Art. 1
L’Unione delle Camere Penali Italiane è l’organizzazione volontaria
dei penalisti italiani e ha sede in Roma.
All’Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano
almeno 20 iscritti, costituite nel circondario di uno o più tribunali.
Ogni Camera Penale aderente all’Unione è tenuta ad uniformare il
proprio statuto a quello dell’Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i
principi informatori.
Art. 2
(Scopi)
L’Unione ha i seguenti scopi:
a.
promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la
tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo
penale in una società democratica;
b.
operare affinchè i diritti e le prerogative
dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e
internazionali;
c.
tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli
interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso l’elaborazione di
proposte di riforma legislativa;
d.
promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare
la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario
aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e
l’autonomia della giurisdizione;
e.
vigilare sulla corretta applicazione della legge;
f.
affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e
tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo.
Art. 3
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Unione è costituito dai contributi di ciascuna
Camera Penale circondariale e da eventuali contributi e lasciti di enti e privati.
Art. 4
(Organi)
Sono organi
dell’Unione:
a.
il Congresso;
b.
il Consiglio delle Camere Penali;
c.
il Presidente;
d.
la Giunta;
e.
l’Organismo di Controllo;
f.
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5
(Congresso)
Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali
iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con
l’aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20.
Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe. Ogni Camera
Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a essa siano iscritti almeno sette avvocati di quel foro
circondariale, un ulteriore delegato per ogni tribunale del distretto del
distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o
interprovinciale.
Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere
Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni
prima a mezzo di raccomandata.
In via straordinaria il Congresso può essere convocato su
deliberazione del consiglio delle Camere Penali. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di
urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.
I delegati delle Camere Penali le quali non siano
in regola con il pagamento delle quote o che non abbiano comunicato prima di
ogni Congresso i nominativi degli iscritti alla segreteria dell’Unione non
avranno diritto di voto.
Art. 6
All’inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del
Presidente della Camera Penale locale, elegge un Presidente e un Ufficio di
Presidenza composto da non più di cinque membri, un
Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque
delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.
La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su
ricorsi in materia di elezioni.
Essa presenta una relazione al Congresso, che l’approva.
Per le votazioni, l’Ufficio di Presidenza del Congresso si
costituisce in seggio elettorale.
La votazione avviene su schede fornite dall’Ufficio di Presidenza
previa numerazione e sigla di autenticità. E’ altresì
consentito l’uso di sistemi di votazione elettronici o di altro
tipo, secondo le modalità indicate dall’Ufficio di Presidenza.
Art. 7
Il Congresso:
a.
definisce e approva le direttive politiche generali dell’Unione per il
successivo biennio;
b.
delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica
dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale
scopo;
c.
delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;
d.
elegge il Presidente dell’Unione e la Giunta nonché il Collegio dei
Revisori;
Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi
dell’Unione e per le Camere Penali Associate all’Unione per quanto attiene alle
direttive politiche generali e alle modifiche statutarie.
Art. 8
(Il Consiglio delle Camere Penali)
Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di
ciascuna Camera Penale aderente all’Unione o, in caso di loro impedimento, dal
Vice Presidente.
Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il
Vicepresidente e il Segretario.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si
riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell’Unione per le ragioni
consultive e deliberative previste dal comma 7.
Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la
presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e
delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto
di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il
pagamento delle quote associative.
Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere
invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell’Unione e la Giunta.
Il Consiglio delle Camere Penali ha il potere di:
a.
elaborare, definire o approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi
componenti o su proposta del Presidente dell’Unione o della Giunta, direttive
politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle
approvate dal Congresso;
b.
ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote
associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto della
ratifica, compiere direttamente tale determinazione;
c.
assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di
operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere Penali e per arricchire
attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e
politico dell’Unione;
d.
dirimere le controversie tra le Camere Penali;
e.
deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la
convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle
Camere Penali;
f.
approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per
l’attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei
Congressi.
Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei
confronti del Presidente dell’Unione e della Giunta.
Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono
comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell’Unione e alla Giunta.
Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell’Organismo di
Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi
diritto, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente
dell’Unione e alla Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono
assunte con le maggioranze previste per l’elezione del Presidente dell’Unione.
Art. 9
(Il Presidente e la Giunta dell’Unione)
Il Presidente dell’Unione e la Giunta formata da otto componenti costituiscono l’organo di governo dell’Unione e
ne operano le scelte politiche nell’ambito dello Statuto, delle direttive e dei
programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio
delle Camere Penali.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Unione e presiede la
Giunta, assicurando l’unità di indirizzo e la
collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità
verso il Congresso e il Consiglio delle Camere Penali. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza
composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e
dal Segretario.
Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte
consecutive.
In caso di impedimento, il Presidente è
sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso
in cui l’impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.
Art. 10
(Elezione del Presidente e della Giunta)
Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono
eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le
incompatibilità di cui all’articolo 14.
Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per
iscritto all’ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:
a.
l’indicazione delle generalità del candidato;
b.
l’enunciazione del programma che si propone di attuare.
Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente
dell’Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla
Presidenza a illustrare al Congresso i rispettivi
programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all’ufficio di Presidenza del Congresso, da
delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente
ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente
proprie e includere nel suo programma. Indica altresì i
candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro,
affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate
all’articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica solo il nome di colui che intende eleggere Presidente. L’elezione del
Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati
indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.
Per l’elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole
della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza
necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio
tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella
votazione precedente.