STATUTO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE (estratto)

 

Art. 1

*    L’Unione delle Camere Penali Italiane è l’organizzazione volontaria dei penalisti italiani e ha sede in Roma.

*    All’Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano almeno 20 iscritti, costituite nel circondario di uno o più tribunali.

*    Ogni Camera Penale aderente all’Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell’Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori.

 

Art. 2

(Scopi)

*    L’Unione ha i seguenti scopi:

a.   promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;

b.   operare affinchè i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;

c.    tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso l’elaborazione di proposte di riforma legislativa;

d.   promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l’autonomia della giurisdizione;

e.    vigilare sulla corretta applicazione della legge;

f.       affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo.

 

Art. 3

(Patrimonio)

*    Il patrimonio dell’Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale e da eventuali contributi e lasciti di enti e privati.

 

Art. 4

(Organi)

Sono organi dell’Unione:

a.   il Congresso;

b.   il Consiglio delle Camere Penali;

c.    il Presidente;

d.   la Giunta;

e.    l’Organismo di Controllo;

f.       il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 5

(Congresso)

*    Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l’aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe. Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a essa siano iscritti almeno sette avvocati di quel foro circondariale, un ulteriore delegato per ogni tribunale del distretto del distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o interprovinciale.

*    Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata.

*    In via straordinaria il Congresso può essere convocato su deliberazione del consiglio delle Camere Penali. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

*    I delegati delle Camere Penali le quali non siano in regola con il pagamento delle quote o che non abbiano comunicato prima di ogni Congresso i nominativi degli iscritti alla segreteria dell’Unione non avranno diritto di voto.

 

Art. 6

*    All’inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un Presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri, un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.

*    La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni.

*    Essa presenta una relazione al Congresso, che l’approva.

*    Per le votazioni, l’Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

*    La votazione avviene su schede fornite dall’Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. E’ altresì consentito l’uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 7

*    Il Congresso:

a.   definisce e approva le direttive politiche generali dell’Unione per il successivo biennio;

b.   delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;

c.    delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;

d.   elegge il Presidente dell’Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori;

*    Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell’Unione e per le Camere Penali Associate all’Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali e alle modifiche statutarie.

 

Art. 8

(Il Consiglio delle Camere Penali)

*    Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all’Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vice Presidente.

*    Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

*    Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell’Unione per le ragioni consultive e deliberative previste dal comma 7.

*    Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.

*    Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell’Unione e la Giunta.

*    Il Consiglio delle Camere Penali ha il potere di:

a.   elaborare, definire o approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell’Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;

b.   ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto della ratifica, compiere direttamente tale determinazione;

c.    assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere Penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell’Unione;

d.   dirimere le controversie tra le Camere Penali;

e.    deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;

f.       approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l’attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.

*    Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell’Unione e della Giunta.

*    Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell’Unione e alla Giunta.

*    Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell’Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell’Unione e alla Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l’elezione del Presidente dell’Unione.

 

Art. 9

(Il Presidente e la Giunta dell’Unione)

*    Il Presidente dell’Unione e la Giunta formata da otto componenti costituiscono l’organo di governo dell’Unione e ne operano le scelte politiche nell’ambito dello Statuto, delle direttive e dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

*    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Unione e presiede la Giunta, assicurando l’unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio delle Camere Penali. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

*    Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

*    In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l’impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

 

Art. 10

(Elezione del Presidente e della Giunta)

*    Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all’articolo 14.

*    Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all’ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:

a.   l’indicazione delle generalità del candidato;

b.   l’enunciazione del programma che si propone di attuare.

*    Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell’Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i rispettivi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all’ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

*    Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all’articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica solo il nome di colui che intende eleggere Presidente. L’elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.

*    Per l’elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

*    Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.